Statuto
RUMON TIBER
ASSOCIAZIONE CULTURALE
ATTO COSTITUTIVO E STATUTO
Art. 1 - Il 1 Luglio 2009, alle ore 16.00, è costituita un'Associazione Culturale denominata Rumon Tiber con sede in Roma Via Orazio Antinori 4 e con segreteria in Roma via Casalmonferrato 2/E
Sono presenti i Soci Fondatori:
Roberto Lucignani, Gabriele Romano, Giovanna Di Giacomo, Luana Ragozzino, Maria Teresa Garau, che costituiscono il Consiglio Direttivo.
Art. 2 - L'associazione ha carattere volontario e non ha scopi di lucro. Con deliberazione del consiglio direttivo potrà istituire sedi in Italia e all'estero; essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme in materia.
I Soci sono tenuti ad un corretto comportamento sia nelle relazioni interne con gli altri Soci che con terzi, nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto.
L'associazione potrà partecipare quale Socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad enti con scopi culturali, sociali e umanitari.
Art. 3 - L'Assemblea si propone di perseguire i seguenti scopi:
- Curare la pubblicazione di periodici, saggi, monografie, documenti, libri che riguardino l'arte e l'archeologia e/o l'ambiente, la natura, il territorio e in genere il settore dell'ambiente, dal punto di vista artistico e letterario per un approfondimento della storia, delle tecniche e della cultura archeologica;
- Organizzare seminari e giornate di studio, convegni, dibattiti, conferenze sulla realtà archeologica nazionale e in riferimento anche ad altre nazioni.
- Sostenere e orientare la ricerca, la documentazione, l'informazione e gli studi sulla cultura ambientale, sull'attività degli enti e istituti di formazione e divulgazione, sugli interventi e sulla iniziative di sperimentazione e innovazione.
- Valorizzare con più diffuse conoscenze le tematiche archeologiche attraverso atti, interventi e iniziative utili a sostenere, incoraggiare validi collegamenti e collaborazioni internazionali, privilegiando soprattutto i rapporti con i paesi europei, sia sul piano culturale che dello scambio di iniziative turistiche, produttive e sperimentali.
- Programmare ricerche e documentazioni per una efficace conoscenza del territorio e dell'ambiente al fine di valorizzare le risorse archeologiche locali anche attraverso la collaborazione con le relative istituzioni;
- Diffondere la conoscenza e l'amore verso il monumento con iniziative letterarie, artistiche e storiche, in modo particolare per quanto riguarda il mondo archeologico, la sua evoluzione predisponendo ricerche, studi, concorsi e mostre di materiale e documentazione, sia a carattere nazionale che internazionale;
- Costituire un Comitato Culturale che garantisca le iniziative e i risultati delle ricerche, dei documenti, delle indagini e delle rilevazioni promossi o eseguiti dall'Associazione;
- Promuovere, sostenere e incoraggiare tutte quelle iniziative atte a sensibilizzare, informare e formare l'opinione pubblica nonché a tutelare il bene ambientale e territoriale.
- Promuovere attività di carattere culturale al fine di sollecitare la partecipazione e l'impegno civile e sociale degli associati sul tema della difesa della natura e dell'ambiente e dei giacimenti culturali con iniziative su argomenti che possono interessare la valorizzazione dell'ambiente archeologico e che ne possono favorire il progresso, lo sviluppo e la conoscenza. In particolar modo con visite guidate in ambienti archeologici ed ipogei.
- Organizzare la propaganda e le iniziative legislative di settore nella prospettiva di sostenere la forma associativa e volontaria e ogni altro intervento (industriale, politico, culturale, ecc.) ritenuto valido a migliorare le condizioni di gestione dell'ambiente archeologico italiano;
Art. 4 - Possono essere Soci dell'Associazione cittadini italiani o stranieri. Potranno essere altresì Soci: associazioni e circoli aventi attività e scopi non in contrasto con quelli della Rumon Tiber. Potranno, infine, essere soci enti pubblici e privati aventi scopi sociali, culturali e umanitari. I Soci saranno classificati in 3 distinte categorie:
SOCI FONDATORI: tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e hanno sottoscritto il presente Atto costitutivo. Tale categoria non potrà subire successivi ampliamenti. Potranno però verificarsi sostituzioni in caso di dimissioni, decesso e per indegnità.
SOCI ONORARI: che per la loro personalità o con la propria professione sosterranno l'attività della Associazione e contribuiranno alla sua valorizzazione. Non hanno diritto di voto nelle Assemblee ;
SOCI FREQUENTATORI (ASSOCIATI): sono coloro che, iscritti all'Associazione, hanno la possibilità di aderire alle iniziative della Associazione e partecipare alle manifestazioni dalla stessa organizzate.
Non hanno diritto di voto nelle Assemblee.
L'accettazione delle domande di ammissione dei nuovi Associati è deliberata dal Consiglio Direttivo, e approvate dal Comitato di Garanzia ove fosse costituito. L'appartenenza all'Associazione è a carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi Organi rappresentativi secondo le competenze statutarie.
La qualifica di Associato può venire meno per i seguenti motivi:
a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto;
b) per decadenza, e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
c) per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità, o per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi, del presente Statuto. Per tutti gli altri motivi che comportino indegnità;
d) per ritardato o mancato pagamento dei contributi associativi.
Art. 5 - GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE sono: - l'Assemblea dei Soci - il Consiglio Direttivo; - il Presidente; - il Vice Presidente; - il Tesoriere; - il Segretario Generale; - il Comitato Culturale.
Art. 6 - L'ASSEMBLEA DI SOCI è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria i Soci Fondatori. L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno entro il 30 Aprile per l'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio precedente; per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il Bilancio preventivo dell'anno in corso. L'Assemblea può essere convocata tanto in sede ordinaria che straordinaria:
a) per decisione del Consiglio Direttivo;
b) su richiesta indirizzata al Presidente da almeno i 2/3 dei Soci Fondatori nel loro insieme.
Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate con lettera raccomandata, indirizzata agli associati Fondatori almeno 30 giorni prima dell'adunanza a cura del Presidente. In caso di urgenza il preavviso di convocazione può essere ridotto a dieci giorni purché la convocazione venga effettuata a mezzo telegramma. L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Soci Fondatori e Onorari. In seconda convocazione essa è validamente costituita con la presenza di tanti Soci che dispongano di almeno 2/5 dei voti. L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che seconda convocazione con la presenza dei 2/3 dei Soci Fondatori e Onorari. E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio. E' vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a 2.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal Vice Presidente, altrimenti essa è presieduta da persona da designarsi dall'Assemblea stessa. I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti da Segretario Generale in carica o in sua assenza da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti. Il Presidente o il Vice Presidente del Consiglio Direttivo hanno la facoltà, quando lo ritengano opportuno, di chiamare a redigere il verbale dell'Assemblea un notaio che avrà funzioni di Segretario.
L'Assemblea ordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi, in caso di parità dei voti l'Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta. L'Assemblea straordinaria delibera sia in prima che seconda convocazione con la maggioranza di almeno i 2/3 dei voti espressi. Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i Soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto. L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente dell'Assemblea e per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. Il Presidente dell'Assemblea, in questo caso, sceglie fra i presenti due scrutatori. All'Assemblea degli Associati spettano i seguenti compiti:
IN SEDE ORDINARIA:
- discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- confermare le cariche associative;
- determinare su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché le penali per i ritardati pagamenti;
- deliberare sulle direttive di ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
IN SEDE STRAORDINARIA:
- deliberare sulle proposte di modifica statutarie;
- deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione e sulla istituzione di nuove sedi in Italia ed all'Estero;
- deliberare sullo scioglimento anticipato dell'Associazione;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
Art. 7 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO è formato da tutti i Soci Fondatori, i quali designano altresì il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo ha la durata della vita dell'Associazione, e attraverso l'Assemblea Ordinaria procede al rinnovo delle cariche sociali. In caso di dimissioni, decesso di uno o più membri del Consiglio Direttivo, purché meno della metà, negli intervalli tra le Assemblee Sociali, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di procedere - per cooptazione - alle integrazioni del Consiglio stesso. I membri del Consiglio Direttivo non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della carica da loro rivestita salvo il rimborso delle spese da loro effettivamente sostenute. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
- deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea assumendo, tutte le iniziative del caso;
- predisporre i bilanci preventivi e consultivi che unitamente ad una relazione sull'andamento della gestione dell'Associazione dovrà sottoporre all'Assemblea secondo le proposte del Presidente;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o dal Vice Presidente;
- procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi degli Associati, per accertare la sussistenza dei requisiti di ammissione di ciascun associato prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- deliberare l'accettazione delle domande per ammissione di nuovi Associati;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti ed Istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere tra i Soci.
Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi della collaborazione di Commissioni Consultive o di Studio nominate dal Consiglio stesso, i cui membri dovranno essere tra i Soci o non Soci a Associati comunque esperti, studiosi e tecnici sulle attività dell'Associazione stabilendone anche gli eventuali compensi. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice e per alzata di mano in base al numero dei presenti. In caso di parità dei voti decisivo e prevalente risulta il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione possibilmente una volta a trimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando lo richiedano tre componenti. Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa il Segretario Generale. In sua assenza le sue funzioni verranno svolte da un membro del
Consiglio stesso. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se vi partecipano la maggioranza dei suoi componenti. Sono presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente, in caso di loro assenza da un Consigliere designato dai presenti. In caso di particolare urgenza il Consiglio Direttivo è convocato con telegramma inviato almeno due giorni prima. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte constare da processo verbale sottoscritto da tutti i presenti. I Consiglieri ed il Segretario sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sulle decisioni consiliari. Soltanto il Consiglio Direttivo con specifica delibera ha la facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità. Alle riunioni del Consiglio Direttivo dovranno sempre essere inviati i Membri del Comitato di Garanzia, se costituito, i quali svolgeranno soltanto funzioni consultive.
Art. 8 - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO dirige l'Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio. Egli ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnino l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. I1 Presidente può delegare al Segretario Generale, ad uno o più Consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente. Egli è eletto dall'Assemblea Ordinaria e dura fino all'Assemblea Ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. I1 Presidente è rieleggibile. In caso di dimissioni o di impedimento grave, comunque tale giudicato dal Consiglio Direttivo, le funzioni di Presidente verranno svolte dal Vice Presidente fino alla successiva assemblea ordinaria, che dovrà procedere alla nomina del nuovo Presidente.
Art. 9 - Il Vice Presidente del Consiglio Direttivo in caso di assenza o impedimento del Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio per gli atti da lui posti in essere che impegnino l'Associazione e per i quali ha il potere di firma. Egli ha inoltre in tal caso la responsabilità della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Il Vice Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria e dura fino all'Assemblea Ordinaria che procede rinnovo delle cariche sociali.
Art. 10 - IL COMITATO CULTURALE può essere costituito da persone non socie, nominate dal Consiglio Direttivo ed è composto da 5/7 membri. Svolge funzioni consultive affiancando il Consiglio Direttivo in tutte le attività e manifestazioni culturali dell'Associazione. Il Comitato può proporre al Consiglio Direttivo la nomina di Commissioni particolari di studio e di ricerca nel campo delle attività congeniali all'associazione così come stabilito dall'art. 3 del presente statuto. In caso di dimissioni, assenze, impedimenti di uno o più membri, in numero però minore della metà, il Comitato Culturale può procedere alla nomina per cooptazione dei membri mancanti fino alla prima assemblea convocata per qualsiasi motivo. Il Comitato Culturale nomina fra i suoi membri un Presidente il quale in particolare manterrà i necessari contatti con il Presidente del Consiglio Direttivo e con il Consiglio di Garanzia.
Art. 11 - IL COMITATO DI GARANZIA, se costituito, presiede, sovrintende e sorveglia la gestione e l'andamento dell'Associazione in tutte le sue manifestazioni ed il rispetto delle norme dettate dal presente Statuto. Il Comitato di Garanzia controlla l'attività della Segreteria. Al Comitato di Garanzia è pure devoluta la soluzione di eventuali controversie che sorgessero fra i Soci o fra l'Associazione ed i Soci. Il Comitato di Garanzia può sottoporre all'assemblea proposte per il miglior andamento della gestione. I membri del Comitato non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute. I membri del Comitato di Garanzia potranno variare da 3 a 7 e
sono nominati dall'Assemblea Ordinaria esclusivamente fra i Soci Fondatori e Onorari. Durano in carica tre anni e possono essere rieletti. In caso di dimissioni o di impedimenti da parte di uno o più membri del Comitato, ma nel totale inferiori alla metà dei suoi componenti, il Comitato potrà nominare per cooptazione, sempre fra i Soci Fondatori e Onorari, i Membri
mancanti sino a l l a prima assemblea convocata per qualsiasi motivo. Il Comitato di Garanzia nomina nel suo seno il proprio Presidente il quale avrà in particolare il compito di mantenere i contatti necessari ed opportuni con il Presidente dell'Associazione e con i membri del Consiglio Direttivo. Il Comitato di Garanzia si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo convoca e comunque non meno di una volta al trimestre oppure quando ne facciano richiesta al Presidente almeno due dei membri. Il Comitato di Garanzia deve essere formalmente invitato a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo e potrà parteciparvi con uno o più dei suoi membri con funzioni consultive.
Art. 12 - AL TESORIERE spetta il controllo sulla gestione amministrativa dell'Associazione. Esso deve redigere la relazione all'Assemblea relativamente ai bilanci preventivi e consuntivi predisposti dal Consiglio Direttivo. Il Tesoriere è nominato dall'Assemblea. Esso è rieleggibile. Non potrà essere scelto fra persone estranee all'Associazione.
Art. 13 - IL SEGRETARIO GENERALE dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti. Il Segretario dirige gli uffici dell'Associazione; cura il disbrigo degli affari ordinari; provvede alla firma della corrispondenza corrente e svolge ogni altro compito a lui demandato dal Presidente dal quale riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. Partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo, del Comitato di Garanzia ove esista - ed alle riunioni dell'Assemblea. Il Segretario Generale avrà cura, in particolare, di mantenere contatti, a carattere continuativo, con gli Uffici Pubblici e Privati, gli Enti e le Organizzazioni che interessano l'attività dell'Associazione. Il Segretario Generale potrà avvalersi della collaborazione dei Consiglieri per tutti i compiti di assistenza, informazione e tutela che rientrano nelle finalità dell'Associazione.
Art. 14 - LE ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE SONO COSTITUITE:
- dalle quote di iscrizione da versarsi all'atto del l'ammissione all'Associazione nella misura fissata dall'Assemblea Ordinaria;
- dalle quote annuali dei Soci;
- dai versamenti volontari degli associati;
- dai contributi di Pubbliche Amministrazioni, Enti Locali, Istituti di Credito e da Enti in genere;
- da sovvenzioni, donazioni o lasciati di terzi o di associati.
Le quote sociali sono dovute o per tutto l'anno solare in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione dei nuovi Soci, o per il semestre o trimestre successivo all'iscrizione. L'Associato dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione non ha diritto al rimborso della quota associativa versata.
Il Socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione perde qualsiasi diritto nei confronti dell'Associazione.
Art. 15 - L'esercizio sociale inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.
Art. 16 - L'amministrazione e la tenuta della contabilità dell'Associazione è affidata al Tesoriere secondo le direttive del Presidente del Consiglio Direttivo. Tuttavia è in facoltà del Presidente del Consiglio Direttivo o del Vice Presidente nominare consulenti amministrativi che provvedano in modo continuativo agli assolvimenti di singoli problemi verificatisi nel corso della gestione amministrativa stabilendone anche gli eventuali compensi.
Art.17 - In caso di scioglimento l'Assemblea straordinaria designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri, il netto eventualmente risultante dalla liquidazione sarà devoluto secondo le indicazioni del Comitato di Garanzia o in mancanza dell'Assemblea o dei Liquidatori.
Art. 18 - Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere disposte con regolamento interno da elaborarsi dal Consiglio Direttivo.
Art. 19 - Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge ed ai principi stabiliti dall'Ordinamento Giuridico Italiano in materia di Associazioni senza fine di lucro.
Roma, 1 Luglio 2009

Statuto
